Suddivisione in lotti
La suddivisione in lotti apre gli appalti pubblici italiani alle PMI. Regola, obbligo di motivazione, limiti al numero di lotti e consigli per partecipare.
Aggiornato il 5 settembre 2026
La suddivisione in lotti consiste nel dividere un appalto pubblico in più parti, ciascuna aggiudicata separatamente, per tipologia di prestazione, per ambito territoriale o per quantità . È la regola generale del codice dei contratti pubblici italiano, pensata proprio per consentire alle micro, piccole e medie imprese di partecipare alla parte del fabbisogno che corrisponde al loro mestiere.
Come funziona
L'articolo 58 del d.lgs. 36/2023 (verified 2026-09-05) prevede che gli appalti siano suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, in modo da assicurare l'effettiva partecipazione delle PMI. Se la stazione appaltante non suddivide, deve motivare la scelta nella determina a contrarre o nei documenti di gara, tenendo conto dei principi europei sulla concorrenza; è espressamente vietato l'accorpamento artificioso dei lotti. La motivazione è sindacabile davanti al giudice amministrativo.
Ogni lotto è un contratto autonomo, con il proprio aggiudicatario, il proprio importo e la propria esecuzione. Le imprese possono concorrere per uno, alcuni o tutti i lotti, salvo che il bando limiti il numero massimo di lotti a cui si può partecipare o che possono essere aggiudicati allo stesso concorrente: in questo caso il bando indica la motivazione e i criteri oggettivi di selezione, che possono estendersi alle imprese collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Per individuare la procedura e le soglie applicabili si somma il valore di tutti i lotti: conta il fabbisogno complessivo, non il singolo lotto. Un appalto di lavori i cui lotti superino complessivamente 5.404.000 euro IVA esclusa segue quindi le regole sopra soglia, anche se ogni lotto è modesto.
Che cosa cambia per un'impresa
La suddivisione in lotti è la principale leva di accesso delle PMI ai grandi appalti. Un intervento edilizio da 3.000.000 di euro diviso in quindici lotti specialistici permette a un elettricista, a un idraulico o a un serramentista di concorrere ciascuno sul proprio lotto, senza dover costituire un raggruppamento né passare dal subappalto di un'impresa generale.
Leggete con attenzione l'elenco dei lotti e i requisiti richiesti per ciascuno: capacità , criteri e talvolta scadenze possono variare. Se partecipate a più lotti, presentate la documentazione completa per ciascuno, salvo diversa indicazione del disciplinare, e verificate se sono ammesse offerte migliorative in caso di aggiudicazione di più lotti.
Esempio
Il Comune di Sarnano Nuovo realizza una palestra polivalente per un importo di 2.400.000 euro IVA esclusa, suddiviso in quattordici lotti. Il lotto dei serramenti esterni vale 180.000 euro. Una falegnameria a conduzione familiare con nove dipendenti partecipa da sola, con i lavori eseguiti in edifici comunali vicini, e si aggiudica il lotto. Non avrebbe potuto concorrere per l'intero progetto.
Domande frequenti
La stazione appaltante può non suddividere in lotti?
Sì, ma deve motivarlo espressamente nei documenti di gara. Una mancata suddivisione non motivata o basata su un accorpamento artificioso può essere annullata dal giudice.
Si può partecipare a tutti i lotti?
Sì, salvo che il bando fissi un numero massimo di lotti per concorrente. In genere serve un'offerta distinta per ciascun lotto.
I lotti sono pubblicati separatamente?
No: un unico bando presenta tutti i lotti. Uno strumento di monitoraggio come Scoutee può segnalare i bandi in cui almeno un lotto corrisponde alla vostra attività .