Revisione dei prezzi
La revisione dei prezzi adegua il corrispettivo di un appalto pubblico all'andamento dei costi. Soglie di attivazione, indici, clausole da leggere prima di offrire.
Aggiornato il 5 settembre 2026
La revisione dei prezzi è il meccanismo che adegua il corrispettivo di un appalto pubblico all'evoluzione dei costi durante l'esecuzione. Dal 2023 non è più una facoltà : l'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici impone di inserire clausole di revisione nei documenti di gara iniziali di tutte le procedure di affidamento.
Come funziona
Le clausole non alterano la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di condizioni oggettive (verified 2026-09-05):
- per i lavori, quando il costo dell'opera varia, in aumento o in diminuzione, di oltre il 3 per cento dell'importo complessivo; la revisione opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente tale soglia, applicato alle prestazioni ancora da eseguire;
- per servizi e forniture, quando la variazione supera il 5 per cento dell'importo complessivo; la revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente.
La variazione si misura con indici ufficiali: per i lavori gli indici sintetici definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulle tipologie omogenee di lavorazione; per servizi e forniture gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione e delle retribuzioni contrattuali orarie. Le modalità operative sono nell'allegato II.2-bis del Codice. Per servizi e forniture resta possibile inserire in contratto un ordinario meccanismo di indicizzazione, che però non conta ai fini della soglia del 5 per cento.
Per far fronte ai maggiori oneri la stazione appaltante attinge alle somme per imprevisti del quadro economico, ai ribassi d'asta e ad altre risorse disponibili. Restano ferme, in casi eccezionali, le clausole di rinegoziazione fondate sul principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.
Che cosa cambia per un'impresa
La forma del prezzo è un elemento di rischio centrale. Verificate nel capitolato speciale, parte amministrativa che la clausola di revisione ci sia davvero, quali indici richiama e con quale periodicità si applica: un indice di lavorazioni edili non protegge un fornitore di energia o un'impresa a forte incidenza di manodopera.
Attenzione alle franchigie: il 3 e il 5 per cento restano a vostro carico, e la revisione riguarda solo le prestazioni ancora da eseguire. Chi lavora con margini sottili su contratti pluriennali deve tenerne conto nel prezzo offerto.
Soprattutto, la revisione va richiesta e documentata. Preparate il calcolo con gli indici pubblicati, allegatelo alla contabilità e sollecitate il responsabile unico del progetto: gli uffici raramente la applicano d'ufficio.
Esempio
Un'impresa di lavori stradali si aggiudica un accordo quadro di manutenzione della viabilità per un'unione di comuni, con un massimale di 600.000 euro IVA esclusa in quattro anni. Nel secondo anno il costo delle lavorazioni bituminose cresce dell'undici per cento secondo gli indici ministeriali. Superata la soglia del 3 per cento, l'impresa ottiene la revisione sul 90 per cento dell'eccedenza per le lavorazioni ancora da eseguire, e il margine resta positivo.
Domande frequenti
La revisione può far scendere il prezzo?
Sì. La clausola opera in entrambe le direzioni: una diminuzione dei costi oltre la soglia riduce il corrispettivo.
Vale anche per i contratti sotto soglia?
L'obbligo di inserire la clausola riguarda le procedure di affidamento in generale. Verificate comunque nei documenti di gara come è stata declinata.
Posso chiedere la revisione se il contratto non la prevede?
L'assenza della clausola è un'illegittimità degli atti di gara, da contestare prima della scadenza. In corso d'opera restano solo le vie della rinegoziazione e delle modifiche contrattuali ammesse dal Codice.