Opzioni, rinnovi e prestazioni opzionali

Opzioni e rinnovi permettono di mettere a gara in una volta sola una parte certa e una eventuale. Regole, calcolo del valore e consigli per le PMI.

Aggiornato il 5 settembre 2026

Il diritto italiano non conosce il contratto suddiviso in tranche ferme e tranche condizionate del modello francese. La stessa esigenza, mettere a gara in una sola volta un progetto la cui parte finale dipende da un finanziamento, da un'autorizzazione o da un risultato intermedio, si soddisfa con le opzioni e i rinnovi previsti fin dai documenti di gara, oppure con la suddivisione dell'opera in lotti funzionali affidati separatamente.

Come funziona

Un appalto pubblico può comprendere una parte immediatamente esigibile e prestazioni opzionali che la stazione appaltante potrà attivare in seguito, purché natura, importo, condizioni e termini di esercizio siano definiti nei documenti di gara e nell'offerta economica. Lo stesso vale per il rinnovo, che deve essere espressamente previsto e non può trasformarsi in una proroga indefinita.

Il punto cardine è il calcolo del valore. L'articolo 14 del d.lgs. 36/2023 (verified 2026-09-05) impone di considerare l'importo massimo stimato, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo esplicitamente stabilita nei documenti di gara. Un intervento la cui parte certa è modesta ma il cui insieme supera 5.404.000 euro nei lavori richiede quindi una procedura sopra soglia, e sotto tale importo la scala degli affidamenti sotto soglia si applica al totale, non alla sola parte iniziale.

L'esercizio dell'opzione è un atto unilaterale della stazione appaltante, comunicato all'aggiudicatario nei termini indicati nel contratto. Se l'opzione non viene attivata non spetta alcun indennizzo, salvo che il contratto lo preveda espressamente: nulla di paragonabile all'indennità di rinuncia francese esiste per legge.

Che cosa cambia per un'impresa

Una gara con opzioni offre una prospettiva di carico di lavoro su più anni, senza però alcuna garanzia sulla parte opzionale. Il punto di attenzione è il prezzo: viene fissato in sede di offerta per tutte le parti, mentre l'opzione può essere attivata uno o due anni dopo. La clausola di revisione dei prezzi, che il Codice impone di inserire nei documenti di gara, diventa essenziale.

Verificate i termini entro cui l'opzione può essere esercitata, l'esistenza di indennizzi, la possibilità per la stazione appaltante di rinunciare del tutto e le modalità di aggiornamento dei prezzi. Nell'offerta economica l'importo di ciascuna parte è indicato separatamente: curate la coerenza fra le parti per evitare un'offerta giudicata squilibrata o anomala.

Esempio

L'Unione dei Comuni del Mirvallo riqualifica l'illuminazione pubblica dei suoi dodici centri abitati. L'appalto comprende una parte immediata di 700.000 euro IVA esclusa per i quattro Comuni più urgenti e due opzioni da 500.000 euro ciascuna, subordinate all'ottenimento di contributi regionali. Il valore stimato complessivo, 1.700.000 euro, resta sotto la soglia europea dei lavori: l'Unione procede con una procedura negoziata senza bando invitando almeno dieci operatori. Vince un'impresa elettrica di venti dipendenti; la prima opzione è attivata un anno dopo.

Domande frequenti

La stazione appaltante può non attivare mai le opzioni?

Sì. Non è obbligata. Solo un indennizzo espressamente previsto in contratto compensa l'aggiudicatario.

Il prezzo di una prestazione opzionale si può rinegoziare?

No, salvo la clausola di revisione dei prezzi. L'importo è fissato con l'offerta per tutte le parti del contratto.

Che differenza c'è con un accordo quadro?

L'appalto con opzioni riguarda insiemi di prestazioni già definiti e quantificati. L'accordo quadro copre fabbisogni ripetitivi di cui non si conoscono le quantità.

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